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Il progetto dei ponteggi secondo il D.Lgs 81/2008 Ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 131

I ponteggi devono essere realizzati utilizzando componenti contenuti in un libretto di autorizzazione alla costruzione ed all'impiego rilasciato al fabbricante da Ministero del Lavoro.

Il ponteggio deve essere realizzato come previsto dal disegno contenuto all'interno del progetto grafico e dal PiMUS. Tale elaborato grafico prende il nome di "disegno esecutivo" se la configurazione prevista è conforme ad uno degli schemi tipo contenuti nel libretto di autorizzazione.

In tal caso la conformità è attestata con la firma di chi ha redatto il disegno e il PiMUS (Cfr. D.Lgs 81/2008, allegato XIX, parte 2, primo punto). Negli altri casi di non conformità agli schemi tipo, o comunque quando l'altezza del ponteggio sia maggiore di 20 m, misurata dal punto di appoggio piú basso all'estradosso dell'ultimo impalcato, l'elaborato grafico prende sempre il nome di "disegno esecutivo" a cui però andrà corredato di relazione di calcolo con riportante la firma di ingegnere o architetto abilitati all'esercizio della professione e deve contenere tutto quanto è necessario ai fini della realizzazione a regola d’arte (Cfr. D.Lgs 81/2008, art. 133 comma 2).

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